L’I.V.A. è falcidiabile anche nelle procedure di sovraindebitamento (non solo nel concordato)

L’I.V.A. è falcidiabile anche nelle procedure di sovraindebitamento (non solo nel concordato)
04 Luglio 2017: L’I.V.A. è falcidiabile anche nelle procedure di sovraindebitamento (non solo nel concordato) 04 Luglio 2017

Il Tribunale di Pistoia, sezione fallimentare, con sentenza del 26.04.2017, ha ammesso la falcidiabilità dell’IVA anche nelle procedure di sovraindebitamento, rilevando che “dopo l’ammissione di cui al novellato art. 182-ter l.fall., si può porre la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 Cost. per diversità del trattamento per gli imprenditori fallibili e quelli non fallibili.

In conformità con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 1, della l. 3/2012 e della interpretazione che ne deriva dai principi contenuti negli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA nonché dell’art. 4, paragrafo 3, TUE ne discende che la regola eurocomunitaria è che gli stati membri hanno l’obbligo di  garantire il prelievo integrale dell’IVA sul territorio; ma la regola eurocomunitaria implicita e derivata è che gli Stati membri, ove non sia possibile il prelievo integrale, possono/devono garantire il miglior prelievo possibile per come accertato nell’ambito di un procedimento sottoposto a controllo giurisdizionale e nell’ambito del quale sia garantita la possibilità di voto e di opposizione”.

Nel caso di specie, il Tribunale, era stato chiamato a valutare l’ammissibilità di una proposta di sovraindebitamento, nella quale il ricorrente aveva chiesto la falcidiabilità, seppur parziale, dei crediti I.V.A..

La richiedente esponeva infatti di aver provveduto alla parziale falcidia del credito I.V.A. in virtù di una “interpretazione che fa salva la legittimità costituzionale della norma suddetta”, seppur in deroga a quanto disposto dall’art. 7 della L. 3/2012, che prevede l’infalciabilità del credito I.V.A. nella procedura da sovraindebitamento.

Per la proponente infatti posto che  “anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26988 dell’8 novembre 2016 si sono pronunciate precisando che .. il legislatore nemmeno con il concordato con transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. vieta oggi la falcidiabilità dell’I.V.A. e delle ritenute alla fonte” era possibile “per evitare una illegittimità di trattamento non giustificabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, Cost., anche agli imprenditori non fallibili …. provvedere al parziale stralcio degli importi riferibili ai tributi in questione, purchè sia dimostrato, con la relazione del professionista O.C.C., che nella liquidazione del patrimonio, tali crediti siano incapienti e conseguentemente degradati al chirografo”.

Il Tribunale, inizialmente, osservava però che l’ammissibilità della proposta ex L. 3/2012 “è in diretta correlazione con l’art. 7 della medesima legge che recita: con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’U.E., all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

Apparentemente quindi, stante il tenore letterale della norma, tale principio “renderebbe inammissibile la proposta”.

Tuttavia, il Tribunale fallimentare di Pistoia, alla luce delle motivazioni adotte dalla ricorrente, ha voluto interpretare la norma alla luce sia della sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, sia della sentenza 7 Aprile 2016 della Corte di Giustizia U.E. per la quale “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito I.V.A., da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, non contrasta con gli obblighi degli stati membri di garantire il prelievo integrale dell’I.V.A. sul territorio, nonché la necessità di assicurare la riscossione effettiva delle risorse. Ciò in quanto la procedura di concordato preventivo prevista dalla normativa italiana consente allo stato membro interessato di accertare se “a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, non possa recuperare il credito I.V.A. in misura maggiore”.

Per il Tribunale di Pistoia, posto che le conclusioni cui perviene la Corte di Giustizia devono trovare applicazione in qualsiasi procedura concorsuale nella quale sia accertata l’incapienza del patrimonio del debitore, “l’operazione è legittima ed, anzi, dovuta” e ciò anche in quanto effettuata all’interno di una procedura che “ha previsto garanzie procedurali serie, quali ad esempio l’attestazione dell’O.C.C., esperto ed indipendente, che ha confermato che il credito I.V.A. non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento del debitore”.

Ad oggi, quella del Tribunale di Pistoia è una delle prime pronunce, se non l’unica, che ha riconosciuto la falcidiabilità dell’IVA anche nella procedure di sovra indebitamento (l. n. 3/2012).

       

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